Fotovoltaico in Condominio Autoconsumo Collettivo AUC


È all'interno di un condominio, che si acquisisce una maggiore opportunità di raccogliere i benefici dell'autoconsumo collettivo iniziando ad autoprodurre energia rinnovabile, installando un impianto fotovoltaico. 

Ma prima di procedere alla costituzione di un gruppo per l'autoconsumo collettivo, è necessario effettuare un'analisi delle esigenze energetiche del gruppo e valutare il progetto dal punto di vista tecnico ed economico. 

In realtà, per la migliore efficacia di un impianto fotovoltaico, è necessario dimensionarlo correttamente per soddisfare le esigenze energetiche degli utenti. 

Per simulare un progetto di dimensionamento si utilizzano software per la progettazione di impianti fotovoltaici con i quali si può ottenere velocemente una simulazione della produttività e dei costi dell'impianto. 

Passiamo ora a descrivere il suo funzionamento, la sua differenza rispetto alla comunità energetica e, soprattutto, le modalità per accedere ai benefici e ai contributi a fondo perduto (a tal fine, la scadenza per presentare la domanda è il 31 marzo 2025).

Chi può partecipare ? 

L'autoconsumo collettivo è un cluster di autoconsumatori (come prescritto dalla direttiva RED II, è richiesto un minimo di 2 soggetti), che abbiano un minimo di due punti di connessione alla rete elettrica a cui sono collegati rispettivamente un'unità di consumo e un impianto di produzione/profilo utente.


L'AUC non si basa sulla rete elettrica centralizzata, ma piuttosto consente a un insieme di individui di consumare l'energia prodotta da loro.

I soggetti stipulano un contratto per associarsi allo scopo di produrre, consumare, accumulare o vendere elettricità rinnovabile. 

L'elettricità prodotta da fonti rinnovabili può essere consumata in loco, immagazzinata o venduta. 

Questa non deve tuttavia essere la principale attività commerciale o professionale. 

Gli autoconsumatori, ovvero gli utenti residenziali o i titolari di attività commerciali, possono essere membri di un gruppo di autoconsumo collettivo all'interno dello stesso edificio o condominio.  

I punti di allaccio dei consumatori finali, di un gruppo di autoconsumatori, devono essere ubicati nella zona di appartenenza dello stesso edificio o condominio. 

I sistemi possono essere ubicati nell'edificio o nel condominio o in altri siti con piena disponibilità per uno o più utenti finali del gruppo, ma sempre all'interno dell'area pertinente alla stessa cabina primaria. 

Possono essere posizionati più sistemi o aggiornamenti di sistemi di energia rinnovabile, compresi i sistemi di accumulo. 

I sistemi di output dell'installazione possono essere protetti da una terza parte e/o gestiti da un produttore terzo, purché seguano le indicazioni del gruppo di auto-acquisizione. 

Chi può unirsi a un gruppo di autoconsumo? 

Qualsiasi ente che possiede un punto di collegamento può unirsi come produttore e/o utente finale, ad eccezione di alcuni tipi di aziende private. 

Le imprese la cui attività principale è classificata nel sistema ATECO come 35.11.00 e 35.14.00 non possono appartenere al gruppo degli autoconsumatori. 

Non esiste una "intermediazione" di un soggetto giuridico in un gruppo di autoconsumatori poiché non sussistono rapporti tra i soggetti appartenenti al gruppo che siano regolati da un contratto di diritto privato, perfezionato prima della richiesta al gestore del servizio elettrico di accesso al servizio di autoconsumo diffuso. 

Nei condomini, i rapporti possono essere regolati da una delibera assembleare, sottoscritta dai condomini che aderiscono al gruppo di autoconsumatori. 

Quindi, il contratto deve contenere i contenuti minimi stabiliti nel Regolamento Operativo del GSE.

  • preveda il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
  • individui univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;
  • consenta ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
  • preveda che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale, di cui all'Allegato 1 del D.M. CACER, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Chi è il referente di un gruppo di autocosumatori?

Il ruolo di referente, nel caso del gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, può essere svolto da:

  • uno degli autoconsumatori facenti parte del gruppo, scelto dal medesimo gruppo, a cui dovrà essere conferito apposito mandato senza rappresentanza da parte di tutti i membri;
  • l'amministratore di condominio, se presente, individuato come referente tramite verbale di assemblea condominiale;
  • in caso di assenza di amministratore, il rappresentante legale del condominio, individuato come Referente tramite verbale di assemblea condominiale;
  • il rappresentante legale dell'edificio;
  • un produttore "terzo" di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352, a cui dovrà essere conferito apposito mandato senza rappresentanza da parte di tutti i membri.

Autoconsumo collettivo: quali gli incentivi previsti?

Il D.M. 414/2023 (Decreto CACER), in vigore dal 24 gennaio 2024, ha stanziato incentivi per 5,7 miliardi, dei quali 2,2 finanziati con il PNRR, definendo i criteri e le modalità per la concessione di incentivi per sostenere l'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo.

In attuazione al decreto CER, il GSE ha poi fornito le regole operative (D.M. 106/2024) su requisiti di ammissibilità, modalità di presentazione delle domande e tempistiche.

I gruppi di autoconsumatori accedono ai contributi economici previsti previa richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso da presentare al GSE.

I contributi economici spettanti sono riconosciuti in relazione a ciascun impianto di produzione/UP la cui energia elettrica rilevi per la configurazione del Gruppo di autoconsumatori, e sono:

  • il corrispettivo di valorizzazione, definito dall'ARERA a rimborso di alcune componenti tariffarie, riconosciuto sull'energia elettrica autoconsumata;
  • la tariffa premio riconosciuta sull'energia condivisa incentivabile.

I produttori degli impianti possono inoltre valorizzare tutta l'energia immessa in rete vendendola a mercato o richiedendone il ritiro al GSE tramite il servizio del Ritiro Dedicato (RID).

Come avere il contributo in conto capitale per l'autoconsumo?

Per i soli gruppi di autoconsumatori i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale, pari al 40% del costo dell'investimento, a valere sulle risorse del PNRR.

Requisiti di accesso

L'impianto di produzione alimentato da fonti rinnovabili, per la cui realizzazione è richiesto il contributo in conto capitale, deve:

  • essere di nuova costruzione o un potenziamento di impianto esistente;
  • avere una potenza non superiore a 1 MW;
  • essere ubicato in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (a tal fine si farà riferimento ai dati Istat sui Comuni, aggiornati alla data di invio della richiesta);
  • avere data di avvio dei lavori successiva alla data di presentazione della domanda di contributo;
  • disporre del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto ove previsto;
  • disporre del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto;
  • essere ubicato nell'area sottesa alla medesima cabina primaria a cui fa riferimento la configurazione di CER o di Gruppi di autoconsumatori di cui l'impianto farà parte;
  • entrare in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026;
  • rispettare i requisiti sugli impianti di produzione ivi inclusi i requisiti previsti dal principio DNSH (Do No Significant Harm) e dal tagging climatico;
  • essere inserito, una volta realizzato, in una configurazione di Comunità energetiche rinnovabili (CER) o di Gruppo di autoconsumatori per la quale risulti attivo il contratto per l'erogazione della tariffa incentivante.

Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa, nel limite del costo di investimento massimo di riferimento indicato nel Decreto CACER:

  1. realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.);
  2. fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
  3. acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
  4. opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento;
  5. connessione alla rete elettrica nazionale;
  6. studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
  7. progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera;
  8. direzioni lavori, sicurezza;
  9. collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto.

Le spese di cui alle lettere da f) a i) sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell'importo ammesso a finanziamento.

Inoltre, le spese devono essere sostenute successivamente all'avvio dei lavori, pena la loro inammissibilità.

Modalità di presentazione della domanda

La richiesta di accesso al contributo deve essere presentata, esclusivamente per via telematica, entro il 31 marzo 2025 (fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili) attraverso il portale "SPC-Sistemi di Produzione e Consumo" del GSE.

Si rimanda alle regole operative (D.M. 106/2024) per maggiori dettagli.

Differenza tra autoconsumo collettivo e comunità energetiche

Sebbene condividano obiettivi comuni, l'autoconsumo collettivo e le comunità energetiche presentano alcune differenze, in modo particolare nella loro costituzione.

Si parla di autoconsumo collettivo quando si ha un singolo edificio con diverse utenze. Gli impianti possono essere di proprietà di soggetti terzi e usufruire di detrazioni fiscali. Il classico esempio è il condominio con pannelli solari sul tetto che forniscono elettricità alle utenze condominiali.

Si parla, invece, di comunità energetica quando i membri che la compongono (tramite contratto) sono un gruppo di privati, enti, PMI che si costituiscono in forma giuridica per produrre e condividere energia. In questo caso i soggetti che partecipano devono necessariamente produrre energia green e condividerla tramite reti di distribuzione esistenti e o con autoconsumo virtuale.

Dunque, una comunità energetica è costituita in maniera differente dai gruppi di autoconsumo collettivo, che agiscono sempre collettivamente ma in virtù di un accordo privato e che si limitano in genere allo stesso condominio o edificio

Fonte Biblus acca software


Per saprne di più compila il modulo qui sotto