DMK2 srl 

è un'azienda di Pavia 

che progetta e installa in 

Lombardia, 

Piemonte e Liguria 

impianti fotovoltaici e pompe di calore

con incentivo conto termico 3.0 applicando sconto in fattura e 

seguendo standard qualitativi che permettono di ottenere la massima efficienza e durata 

nel tempo.

DMK2 srl Via fratelli Cuzio 42, 27100 Pvia (PV) 

PRODOTTI E SERVIZI 

per saperne di più 

clicca su ciò che stai cercando

INCENTIVI CONTO TERMICO 3.0

CON SCONTO IN FATTURA

FAQ

1. Cos'è il Conto Termico 3.0?

Il Conto Termico 3.0 è un incentivo statale erogato dal GSE che prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'incremento dell'efficienza energetica degli edifici esistenti e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza negli edifici esistenti. 

2. Cosa cambia dal 2026?

Il D.M. 07/08/2025 disciplina il Conto Termico 3.0. Il provvedimento stabilisce i principi generali del meccanismo di incentivazione; i dettagli sono forniti dalle regole operative emanate dal GSE. Diverse le novità; tra le più importanti segnaliamo: • estensione degli incentivi finora riservati alle PA anche agli edifici non residenziali privati (ambito terziario); • incentivi all'installazione di impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo e la realizzazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici; • accesso all'incentivo esteso alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e alle configurazioni di autoconsumo collettivo; • equiparazione degli enti del Terzo Settore alle amministrazioni pubbliche; • incentivi a sistemi di riscaldamento bivalenti e pompe di calore add-on; • innalzamento dell'incentivo al 100% delle spese ammissibili per gli interventi realizzati su edifici ad uso pubblico di proprietà di piccoli comuni con popolazione fino 15.000 abitanti, per interventi sugli edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie; • per immobili pubblici ammessa la demolizione e ricostruzione di edifici come NZEB, con aumento volumetrico fino al 25% e anche in sito diverso, purché all'interno del medesimo comune e nell'ambito di un "progetto integrato"; • maggiorazione dell'incentivo per alcune categorie di interventi di efficienza energetica che utilizzano componenti esclusivamente prodotti nell'Unione Europea

3. Quando entra in vigore il Conto Termico 3.0?

Il COnto Termico 3.0 entra in vigore il 25 dicembre 2025. Le domande per la richiesta degli incentivi, presentate prima dell'entrata in vigore del decreto, sono soggette alla disciplina del regime precedente (Conto Termico 2.0). 

4. Chi può chiedere il Conto Termico 3.0?  

Possono accedere al Conto termico 3.0 i seguenti soggetti: • Pubbliche Amministrazioni (incluse scuole, ospedali ed RSA); • Privati e Imprese; • Enti del Terzo Settore e cooperative sociali/di abitanti (equiparate alle PA). Sia i soggetti pubblici che quelli privati possono avvalersi, in qualità di soggetto responsabile, di una ESCO mediante la stipula di un contratto di prestazione energetica. 

5. A quali incentivi possono accedere gli enti del Terzo Dettore? 

Gi Enti del Terzo Settore ("ETS") sono assimilati alle Pubbliche Amministrazioni ai fini dell'accesso agli incentivi del Conto Termico per gli interventi previsti al Titolo II o Titolo III a seconda del carattere commerciale o meno dell'attività da loro svolta. In particolare: • se non svolgono attività economica, possono richiedere incentivi per la realizzazione di uno o più degli interventi previsti sia dal Titolo II (interventi di piccole dimensioni finalizzati a migliorare l'efficienza energetica degli edifici) sia dal Titolo III (interventi che riguardano direttamente la produzione di energia termica da fonti rinnovabili); • se svolgono attività economica, possono richiedere incentivi per la realizzazione di uno o più degli interventi previsti dal Titolo III (interventi che riguardano direttamente la produzione di energia termica da fonti rinnovabili); possono accedere agli incentivi per interventi previsti dal Titolo II (interventi di piccole dimensioni finalizzati a migliorare l'efficienza energetica degli edifici) esclusivamente per interventi su edifici ricadenti nella categoria catastale dell'ambito terziario. .

6. Possono beneficiare del Conto Termico 3.0 anche le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)?

Sì, una delle novità del D.M. 07/08/2025 riguarda l'accesso all'incentivo anche per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e alle configurazioni di autoconsumo collettivo. I Soggetti Ammessi possono accedere agli incentivi avvalendosi di una Comunità Energetica Rinnovabile (cd. CER) o di una configurazione di autoconsumo (cd. gruppi di autoconsumo) di cui sono membri. Nel caso in cui il soggetto ammesso intenda avvalersi di una CER della quale sia membro o socio, la richiesta di accesso agli incentivi deve essere presentata al GSE dal referente della stessa (o di un suo delegato). Il ruolo di referente della CER può essere svolto dalla medesima CER, nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale. Laddove la CER realizzi interventi per conto di più membri o soci, la stessa è tenuta a presentare una richiesta di accesso agli incentivi in relazione agli interventi effettuati per ogni membro o socio, in ragione della proprietà o disponibilità del singolo edificio o unità immobiliare oggetto dell'intervento. 

7. Quali categorie catastali di edifici residenziali sono ammesse al Conto Termico?  

Rientrano all'interno del conto termico 3.0 gli edifici residenziali appartenenti alle seguenti categorie catastali: • A/1 - abitazioni signorili; • A/2 – Abitazioni civili; • A/3 – Abitazioni economiche; • A/4 – Abitazioni popolari; • A/5 – Abitazioni ultrapopolari; • A/6 – Abitazioni rurali; • A/7 – Villini; • A/11 – Abitazioni tipiche dei luoghi.

8. Quali edifici terziari e non‑residenziali sono ammesse al Conto Termico 3.0?

Nel Conto Termico 3.0 rientrano gli edifici e le unità immobiliari non residenziali appartenenti all'ambito terziario, individuati in base alla categoria catastale. Tra questi, si annoverano uffici e studi privati (A/10), strutture educative e assistenziali come collegi, convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi e conventi (B/1), case di cura, ospedali e poliambulatori senza scopo di lucro (B/2), prigioni e riformatori (B/3), uffici pubblici (B/4), scuole e laboratori scientifici (B/5), e strutture culturali come biblioteche, pinacoteche, musei e gallerie (B/6). Sono inclusi anche cappelle e oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti (B/7). Per quanto riguarda gli edifici del gruppo C, sono ammessi negozi e botteghe (C/1), magazzini e locali di deposito (C/2), laboratori per arti e mestieri (C/3) e fabbricati o locali per esercizi sportivi (C/4), escludendo stalle, scuderie e tettoie (C/6 e C/7). Tra gli edifici del gruppo D, possono accedere agli incentivi opifici (D/1), alberghi e pensioni (D/2), teatri, cinema, sale per concerti e spettacoli (D/3), case di cura e ospedali (D/4), istituti di credito e assicurativi (D/5), fabbricati per attività sportive (D/6), edifici destinati a particolari esigenze industriali o commerciali (D/7 e D/8) e fabbricati per funzioni produttive legate ad attività agricole (D/10), escludendo edifici galleggianti (D/9). Infine, rientrano anche alcune categorie del gruppo E, come stazioni di trasporto (E/1), fabbricati per esigenze pubbliche (E/3), fortificazioni e loro dipendenze (E/5), edifici per culto pubblico (E/7), costruzioni nei cimiteri (E/8) e altri edifici a destinazione particolare (E/9), escludendo ponti a pedaggio, recinti per esigenze pubbliche e fari o torri pubbliche (E/2, E/4, E/6). 

9. Gli edifici in costruzione (categoria catastale F) sono ammissibili?

No, gli edifici in costruzione, ossia quelli privi di impianti di climatizzazione, non possono accedere al Conto Termico 3.0.  

10. Quali interventi possono essere agevolati con il Conto termico 3.0?

Gli interventi ammessi al Conto Termico rientrano in due macrocategorie: • Titolo II - Interventi di piccole dimensioni finalizzati a migliorare l'efficienza energetica degli edifici; • Titolo III - Interventi che riguardano direttamente la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Gli interventi di cui al Titolo II sono agevolati solo se effettuati da PA, Enti del Terzo Settore non economici e privati (imprese) per edifici in ambito produttivo o terziario. Gli interventi di cui al Titolo III sono agevolati anche se effettuati da privati su edifici in ambito residenziale.

11. Quali requisiti devono avere gli interventi per essere agevolati?

Per accedere agli incentivi occorre tener conto di specifiche condizioni e requisiti: • interventi solo su edifici esistenti, comprese le pertinenze, iscritti al catasto edilizio urbano alla data di presentazione; • interventi solo su edifici dotati di impianto di climatizzazione invernale esistente al momento dell'entrata in vigore del decreto; • disponibilità dell'edificio o unità immobiliare ove l'intervento viene realizzato da parte del soggetto interessato, in qualità di proprietario o titolare di altro diritto reale o personale di godimento; • sostituzione e non nuova installazione di impianti, salvo eccezioni (ad es. solare termico impianti a biomassa per imprese agricole); • installazione di sistemi di contabilizzazione (per alcune tipologie di interventi sugli impianti); • pratica online: la richiesta di incentivo va caricata sul Portaltermico attraverso la scheda domanda entro 90 giorni dalla fine lavori. Per le opere più complesse è obbligatoria una diagnosi energetica preintervento e l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) post-intervento. Infine, i lavori devono essere asseverati da un tecnico abilitato, che certifichi la conformità ai requisiti di legge.

12. Quali interventi di efficientamento energetico possono essere agevolati con il Conto termico 3.0?

Sono agevolati gli interventi: • isolamento delle superfici opache; 

• sostituzione di serramenti e infissi; 

• installazione di sistemi esterni di schermatura, ombreggiamento o filtrazione solare; 

• trasformazione di edifici esistenti in edifici a energia quasi zero (nZEB); 

• sostituzione degli impianti di illuminazione interni ed esterni; 

• installazione di tecnologie di building automation; 

• realizzazione di infrastrutture per la ricarica privata di veicoli elettrici; • installazione di impianti fotovoltaici.

 

13. Quali interventi per la produzione di energia termica possono essere agevolati con il Conto termico 3.0? 

Sono ammessi gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti con: • pompe di calore; • scaldacqua a pompa di calore; • sistemi ibridi o bivalenti; • generatori a biomassa; • sistemi di teleriscaldamento efficiente; • unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili; • installazione di impianti solari termici per produrre acqua calda sanitaria 

14. Quali novità per il fotovoltaico nel Conto termico 3.0?

Con il Conto termico 3.0 PA e imprese possono chiedere l'incentivo anche per l'installazione di impianti fotovoltaici a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche. È previsto un contributo pari al 20% del costo ammissibile (max 1.500 €/kW, a scalare per taglie maggiori). Sono previsti premi fino al 35% per moduli prodotti in UE ad alta efficienza, ma anche specifici ed elevati requisiti tecnici (Resistenza al carico, Marcatura CE, Coefficiente termico ≥ −0,37%/°C. Garanzia di almeno 10 anni). L'impianto fotovoltaico deve essere dimensionato in funzione della pompa di calore: l'incentivo previsto per il fotovoltaico non può superare quello dell'impianto termico. 

15. I privati possono chiedere il Conto Termico 3.0 per installare impianti fotovoltaici?

I privati non possono usufruire del Conto Termico 3.0 per l'installazione di impianti fotovoltaici su edifici residenziali; l'agevolazione per il fotovoltaico e la realizzazione di infrastrutture per la ricarica privata di veicoli elettrici è ammessa solo per gli interventi su edifici non residenziali appartenenti all'ambito terziario.  

16. Qual novità introduce il Conto Termico 3.0 per le pompe di calore?

Il Conto Termico 3.0 introduce importanti novità per le pompe di calore. Sono incentivabili diverse tipologie di pompe di calore: elettriche, a gas, bivalenti e sistemi ibridi preassemblati. È prevista la possibilità di integrare l'intervento con impianti fotovoltaici o infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Gli incentivi possono coprire fino al 65% delle spese ammissibili (con alcune eccezioni che arrivano al 100%) e richiedono il rispetto di requisiti tecnici minimi di efficienza energetica, certificazione delle prestazioni e sistemi di termoregolazione, garantendo così interventi realmente performanti e sostenibili. L'installazione ex novo è generalmente esclusa, salvo casi particolari come edifici agricoli o forestali. 

17. Quali sistemi ibridi o combinati sono incentivabili? 

Possono essere incentivati all'interno del Conto Termico 3.0 i seguenti interventi: • sistemi ibridi factory-made a pompa di calore + caldaia a condensazione; • sistemi bivalenti a pompa di calore: cioè impianti in cui la pompa di calore e la caldaia sono dimensionate per funzionare alternativamente o in "backup" a seconda delle condizioni (fabbisogno termico, temperature esterne, etc.); • pompe di calore elettriche o a gas, integrate con impianti esistenti o usate per sostituzione — quando l'intervento prevede anche la produzione di acqua calda sanitaria o la climatizzazione invernale.

18. È possibile incentivare beni ricondizionati (non nuovi)? 

Sì, sono ammissibili gli interventi che utilizzano esclusivamente apparecchi e componenti di nuova costruzione o ricondizionati, i quali devono essere correttamente dimensionati, sulla base della normativa tecnica di settore, in funzione dei reali fabbisogni di energia termica asseverati da un tecnico abilitato. 

19. Cosa si intende per multintervento?

Il multintervento fa riferimento alla possibilità di realizzare contestualmente, sul medesimo edificio, interventi di efficientamento energetico (Titolo II) e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (Titolo III), pianificati come un unico progetto. La realizzazione di un multiintervento comporta un calcolo differenziato dell'intensità del contributo, della rata e della domanda di energia primaria e tale meccanismo può essere utilizzato da tutti i soggetti ammessi al Conto Termico 3.0. 

20. A quanto ammonta il contributo previsto per il Conto Termico 3.0? 

L'incentivo del Conto Termico 3.0 varia in base al tipo di intervento e al soggetto richiedente: • di norma, non può eccedere il 65% delle spese sostenute sia per le PA che per i privati; • per le imprese varia dal 25% al 65%; • può arrivare fino al 100% delle spese per gli interventi realizzati su edifici di comuni con popolazione fino 15.000 abitanti e da essi utilizzati, nonché per gli interventi su specifici edifici pubblici (scuole, ospedali, RSA). 

21. Come viene erogato il Conto Termico 3.0?

L'incentivo può essere erogato in un'unica soluzione nel caso l'intervento sia ≤ a 15.000€ oppure nella forma di rate annuali costanti della durata compresa tra 2 e 5 anni, a seconda della tipologia di intervento e della sua dimensione. 

22. Il Conto Termico può essere cumulato con altri incentivi o bonus?

Gli incentivi sono riconosciuti esclusivamente agli interventi per la cui realizzazione non siano concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse. Pertanto, in caso di ristrutturazione di un edificio è possibile ad esempio richiedere l'Ecobonus per il cappotto dei muri e il Conto Termico per l'installazione dell'impianto solare termico. Limitatamente agli edifici di proprietà della pubblica amministrazione e da essa utilizzati, gli incentivi del Conto termico sono cumulabili con altri incentivi e finanziamenti pubblici comunque denominati nei limiti di un finanziamento a fondo perduto complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili. Con riferimento alle imprese gli incentivi possono essere cumulati con altri aiuti di Stato: • purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili; • in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità previsti. 

23. Nella disciplina del Conto Termico, cosa si intende per fine dei lavori?

Per data di conclusione dei lavori dell'intervento si intende la data di ultimazione dei lavori, e delle attività correlate, per le quali sono state sostenute le spese ammissibili agli incentivi del Conto Termico. La data di conclusione dell'intervento deve essere univocamente individuata nell'asseverazione di conformità al progetto delle opere realizzate, rilasciata dal tecnico abilitato o dal direttore lavori, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.Lgs. 192/05, oppure attraverso una dichiarazione del Soggetto Responsabile. Anche al fine di accertare la data di conclusione dell'intervento, il GSE potrà richiedere, in fase di istruttoria, l'invio della dichiarazione di conformità dell'impianto, ove prevista, ai sensi del D.M. 37/08 e s.m.i., redatta da un installatore o dalla ditta esecutrice dell'impianto avente i requisiti professionali di cui all'art. 15 del D.Lgs. 28/11. In caso di multi-intervento, la data di ultimazione dei lavori è quella di conclusione dell'ultimo intervento. La data di conclusione dell'intervento non può superare i 90 giorni dalla data di effettuazione dell'ultimo pagamento. Le prestazioni professionali, comprese le diagnosi e certificazioni energetiche, anche quando espressamente previste dal Decreto, non rilevano ai fini dell'individuazione della data di conclusione dell'intervento né i relativi pagamenti al controllo dei 90 giorni di cui alla precedente linea. Per gli interventi effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni, per data di conclusione dell'intervento è da intendersi: • in caso di intervento realizzato nell'ambito di un unico contratto di appalto, la "data della Determina" con la quale la PA approva il completamento dei lavori e accorda la liquidazione dei pagamenti; • in caso di intervento realizzato nell'ambito di un accordo quadro o di un contratto d'appalto "multiinstallazione", la data di approvazione dell'ultimo SAL da parte della PA per l'emissione dei pagamenti contenente l'intervento (o multi-intervento) oggetto d'incentivo.

24. Come si chiede il Conto termico? 

L'accesso agli incentivi può avvenire attraverso 2 modalità: • accesso diretto: entro 90 giorni dalla conclusione degli interventi, il richiedente trasmette al GSE, attraverso l'apposita sezione del Portaltermico, specifica istanza di concessione degli incentivi; • prenotazione: le PA e le ESCO che operano per conto della PA possono presentare al GSE, per la prenotazione dell'incentivo, una scheda di domanda a preventivo. 

25. È ancora previsto l'accesso semplificato al Conto termico per interventi di piccole dimensioni?

Per gli interventi riguardanti generatori fino a 35 kW e sistemi solari fino a 50 m², è prevista una procedura semplificata di accesso agli incentivi. Tale procedura si basa sulla precompilazione dei campi della scheda-domanda, utilizzando componenti con caratteristiche garantite presenti nel Catalogo degli apparecchi domestici pubblicato e aggiornato periodicamente dal GSE

26. Qual è il termine entro cui va inoltrata la domanda?

Nel caso di accesso diretto, la richiesta di incentivo va caricata sul Portaltermico attraverso la scheda domanda entro 90 giorni dalla fine dei lavori.  

27. Sono previsti controlli da parte del GSE? 

Il GSE effettua controlli sugli interventi incentivati attraverso verifiche documentali e sopralluoghi in sito, con l'obiettivo di accertare la corretta realizzazione degli interventi, il loro funzionamento e la permanenza dei requisiti tecnici e soggettivi necessari per ottenere o mantenere gli incentivi previsti dal decreto. Tali verifiche sono programmate annualmente e comunicate al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. I controlli vengono eseguiti a campione, in misura non inferiore all'1% delle richieste ammesse agli incentivi nell'anno precedente. Le verifiche possono essere svolte sia durante l'istruttoria tecnico-amministrativa relativa alla concessione dell'incentivo, sia nei cinque anni successivi al completamento dell'erogazione, calcolati dalla data di pagamento dell'ultima rata. Il termine di conclusione del procedimento di controllo è fissato in centottanta giorni, fatti salvi i casi di maggiore complessità.

28. Qual è la documentazione da conservare?

Tutta la documentazione relativa all'intervento deve essere conservata per l'intera durata dell'incentivo e per i cinque anni successivi all'erogazione dell'ultima rata. Essa deve includere: 

• diagnosi energetica e APE (in casi specifici); 

• rilievi fotografici pre e post-intervento; 

• fatture, ricevute di pagamento e bonifici; 

• documenti tecnici comprovanti il possesso dei requisiti richiesti dal GSE; 

• certificazioni, dichiarazioni o asseverazioni necessarie a dimostrare la conformità dell'intervento. 

Ogni modifica all'intervento deve essere comunicata tempestivamente al GSE, sia durante l'erogazione dell'incentivo sia nei cinque anni successivi. Tali variazioni non possono mai comportare un aumento del contributo riconosciuto.

29. Quando occorre la diagnosi energetica? 

La diagnosi energetica è obbligatoria per le opere più complesse (ad esempio isolamento termico, riqualificazione NZEB, impianti ≥200 kW o solare termico >100 m²); è richiesta alle PA quando esse optano per la prenotazione dell'incentivo. 

30. Serve il bonifico parlante per il Conto Termico? 

No, per l'esecuzione del bonifico non devono essere utilizzati i modelli standard di bonifico previsti per le detrazioni fiscali, per la riqualificazione energetica o per la ristrutturazione edilizia. Ai fini dell'ammissione all'incentivo è necessario allegare alla richiesta di concessione dell'incentivo la ricevuta leggibile del bonifico (bancario o postale), attestante le spese sostenute per gli interventi oggetto della richiesta di incentivazione. 

31. Le P.A. devono mettere a bilancio le opere che vogliono fare con il conto termico? 

Per ovviare a problemi di copertura finanziaria degli interventi, il D.M. 07/08/2025 offre alle pubbliche amministrazioni: • la possibilità di effettuare una richiesta di prenotazione del contributo alle condizioni previste dall'art. 14 del D.M. 07/08/2025; • affidare la progettazione e la realizzazione degli interventi ad una ESCO. 

32. Cosa è richiesto alle PA per la prenotazione del Conto termico 3.0?

La richiesta di prenotazione può essere presentata al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni: 1. una diagnosi energetica e un provvedimento o altro atto amministrativo che attesti l'impegno all'esecuzione di almeno uno degli interventi inclusi nella diagnosi; 2. un contratto di prestazione energetica stipulato con una ESCO, qualora la stessa sia qualificata come soggetto responsabile; 3. presenza di un contratto di prestazione energetica o altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione energetica dei sistemi oggetto dell'intervento, dal quale sia possibile desumere le spese ammissibili previste; 4. un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori relativi alla scheda-domanda, corredato dal verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Nel caso di cui al numero 1), a pena di decadenza dal diritto alla prenotazione, il Soggetto Responsabile deve rispettare le seguenti tempistiche: • Avvio lavori: entro 18 mesi dalla data di accettazione della prenotazione da parte del GSE, deve essere presentata al GSE una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'inizio dei lavori. • Conclusione lavori: entro 12 mesi dalla presentazione della dichiarazione di avvio lavori, deve essere inviata una dichiarazione sostitutiva che attesti la fine dei lavori. Per gli interventi finalizzati alla trasformazione di edifici esistenti in edifici a energia quasi zero NZEB, il termine per la conclusione dei lavori è esteso a 36 mesi. Le amministrazioni pubbliche che optino, anche per il tramite di una ESCO, per la procedura di accesso tramite prenotazione, possono richiedere l'erogazione di una rata di acconto al momento della comunicazione dell'avvio dei lavori, di una rata intermedia e di una rata di saldo a valle della realizzazione dell'intervento. La rata di acconto è pari ai due quinti del beneficio complessivamente riconosciuto, se la durata dell'incentivo è di cinque anni, ovvero al 50%, nel caso in cui la durata sia di due anni. La restante quota è distribuita uniformemente tra la rata intermedia e la rata a saldo.

FOTOVOLTAICO RESIDENZIALE

Guarda il nostro video:

Sempre in azione per regalare un sorriso e un po' di serenità a chi ci ha dato fiducia 

CliCCA SUL PUNTINO GIALLO PER VEDERE LE NOSTRE ULTIME INSTALLAZIONI 

RISPARMIO GARANTITO SULLE UTENZE dal 75 al 90%

L'impianto fotovoltaico installato da DMK2 srl permette di ottenere un risparmio energetico sicuro e significativo. 

Grazie alle sue prestazioni avanzate, è possibile ridurre i consumi delle utenze dal 75% al 90%. 

L'impianto Fotovoltaico garantisce un' alta efficienza energetica, sfruttando al massimo l'energia solare e riducendo così la dipendenza dalle fonti tradizionali. 

Investire in un impianto fotovoltaico installato da DMK2 srl significa non solo risparmiare sulle utenze, ma ti rende libero e indipendete da un mercato, quello dell'energia elettrica, sempre più incerto e inaffidabile.

Detrazione fiscale del 50% 

La percentuale di detrazione fiscale del 50% rappresenta un'opportunità vantaggiosa per chi vuole investire in energie rinnovabili. Da Gennaio 2025 potranno usufruire della detrazione solo le prime case abitate dal proprietario. 

Questa misura permette di ottenere un notevole risparmio sul costo di un impianto fotovoltaico, incentivando l'utente residenziale. 

Grazie a questa percentuale di detrazione fiscale, i cittadini possono godere di un ritorno economico molto interessante e stimolante. 

L'installazione di impianti fotovoltaici diventa così una scelta ancora più conveniente ed ecologica per coloro che desiderano produrre energia pulita e risparmiare sulle bollette. 

Non perdere l'opportunità di sfruttare questa agevolazione fiscale e contribuire alla transizione verso un'energia più sostenibile. 

I tecnici DMK2 srl si occupano di tutto

La DMK2 srl offre un servizio completo per la fornitura e l'installazione di impianti fotovoltaici. 

Ci occupiamo di tutto, dalla progettazione alle pratiche GSE.

L'installazione e la configurazione dell'impianto fotovoltaico sono fasi cruciali che richiedono competenza e precisione. 

Il nostro team si occupa di tutte le attività necessarie per garantire un'installazione efficiente e funzionale. 

Dall'installazione dei pannelli al cablaggio, ci assicuriamo che ogni componente sia posizionato correttamente e connesso in modo adeguato. 

Inoltre, configuriamo un sistema di monitoraggio da remoto, che ti permetterà di controllare il rendimento del tuo impianto in ogni momento. 

Infine, rilasciamo il certificato di conformità, che attesta che l'impianto è stato installato e configurato secondo gli standard di qualità e sicurezza. 

Con il nostro servizio chiavi in mano, puoi stare tranquillo sapendo che il tuo impianto fotovoltaico sarà efficiente e affidabile nel tempo.  

Oltre all'installazione dell'impianto e del cablaggio dello stesso, i tecnici della DMK2 srl si preoccupano di eseguire anche la corretta configurazione e del sistema di monitoraggio.  

La gestione dell'allaccio alla rete, per gli impianti fotovoltaici, rappresenta un passo fondamentale per garantire il corretto funzionamento dell'impianto e l'accesso alle tariffe incentivanti previste dal GSE. 

Grazie all'esperienza e competenza dei tecnici DMK2 srl, il processo di allaccio alla rete, compresa la richiesta di connessione, le pratiche burocratiche e la verifica della conformità degli impianti alle normative vigenti vengono gestite in modo efficiente ed efficace.

Inoltre, i tecnici della DMK2 srl ci occupano anche della richiesta e dell'ottenimento delle agevolazioni previste dal GSE, garantendo così un ritorno economico ancora più vantaggioso per i clienti. 

Affidandosi ai servizi della DMK2 srl , i clienti possono stare tranquilli sapendo che la gestione dell'allaccio in rete e delle pratiche GSE sarà curata in modo professionale e tempestivo, consentendo loro di godere appieno dei benefici dell'energia solare. 

TI PROTEGGI DA CONTINUI RINCARI E TI RENDI INDIPENDENTE

Installare un impianto fotovoltaico SENEC ti garantisce l'indipendenza energetica necessaria per proteggerti dagli aumenti continui dei prezzi dell'energia. 

Grazie a questa soluzione innovativa offerta da DMK2 srl, potrai produrre la tua energia pulita e ridurre al minimo la dipendenza dalle forniture tradizionali. 

L'impianto fotovoltaico SENEC convoglia l'energia solare in batterie di accumulo, consentendoti di utilizzarla anche durante la notte o in caso di black-out. 

L'autonomia energetica ti permette di risparmiare sui costi dell'energia e di contribuire attivamente alla salvaguardia dell'ambiente. 

Non aspettare oltre, scegli l'indipendenza energetica con l'impianto fotovoltaico SENEC installato da DMK2 srl.

L'energia che produci e non consumi, la cedi in rete e recuperi altri soldi

Il fotovoltaico offre non solo la possibilità di produrre energia sostenibile, ma anche di venderla alla rete e ottenere un vantaggio economico. 

Vendere l'energia prodotta in rete è un'opportunità per monetizzare l'investimento in impianti fotovoltaici. 

Grazie a specifici meccanismi di incentivazione, è possibile ottenere un prezzo vantaggioso per l'energia immessa nella rete elettrica nazionale. 

Questo non solo contribuisce a ridurre la propria bolletta energetica, ma permette anche di generare un reddito aggiuntivo. 

Inoltre, la vendita di energia prodotta da impianti fotovoltaici favorisce la transizione verso un sistema energetico più sostenibile, contribuendo alla riduzione delle emissioni di gas serra e promuovendo lo sviluppo delle energie rinnovabili. 

Sfruttare questa opportunità permette di fare un passo concreto verso la realizzazione di un futuro più ecocompatibile ed economicamente vantaggioso. 

Scopri cosa dicono di noi

Guarda la video recensione

Oppure compila il form qui sotto verrai ricontattato da un nostro tecnico

che ti aiuterà nella configurazione dell'impianto perfetto per te:

OPPURE CHIAMACI

Tel. 0382 17 27 987

Tel. 379 177 4295 

Tel. 339 31 56 106


Rispondiamo sempre

INCETIVI CON SCONTO IN FATTURA CONTO TERMICO 3.0

FAQ

Comunità Energetiche C.E.R.

SCOPRI TUTTO QUELLO CHE C'E' DA SAPERE SULLE COMUNITA' ENERGETICHE C.E.R.

1. Cosa è una Comunità Energetica Rinnovabile (CER)? 

Una CER è un insieme di cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, che condividono l'energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi alla comunità. In una CER l'energia elettrica rinnovabile può esser condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori, localizzati all'interno di un medesimo perimetro geografico, grazie all'impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia.

2. Quale è l'obiettivo di una CER?  

L'obiettivo principale di una CER è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri o soci e alle aree locali in cui opera, attraverso l'autoconsumo di energia rinnovabile.

3. Quali sono gli ulteriori vantaggi per il Paese della diffusione delle CER?  

Le CER sono uno strumento in grado di contribuire in modo significativo alla diffusione di impianti a fonti rinnovabili, alla riduzione dell'emissione di gas serra e all'indipendenza energetica del Paese.

4. Come si costituisce una CER?  

Per prima cosa è necessario individuare le aree dove realizzare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e gli utenti con cui associarsi e condividere l'energia elettrica.

È poi necessario costituire legalmente la CER, sotto forma di associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, organizzazione senza scopo di lucro etc, ossia dotare la CER di una propria autonomia giuridica attraverso una qualsiasi forma che ne garantisca la conformità con i principali obiettivi costitutivi. Ogni CER è, pertanto, caratterizzata da un atto costitutivo e uno statuto.

L'adesione alla CER di un consumatore di energia o di un produttore di energia rinnovabile può avvenire nella fase di costituzione legale della CER, ovvero in una fase successiva, secondo le modalità previste negli atti e negli statuti delle stesse CER.

5. Le grandi imprese possono far parte di una CER?  

No, le grandi imprese non possono essere membri di una CER ma possono far parte di un gruppo di autoconsumatori rinnovabili.

6. Chi aderisce alla CER ha dei vincoli sulla fornitura di energia elettrica? 

Tutti i partecipanti alla CER - che siano consumatori finali di energia elettrica o autoconsumatori (ossia consumatori che possiedono un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che producono energia per sé stessi e per i componenti della CER) - mantengono i loro diritti di clienti finali, compreso quello della scelta del fornitore di energia elettrica e hanno la facoltà di uscire dalla Comunità quando lo desiderano, secondo le regole e le indicazioni contenuti nello statuto. Le stesse facoltà di ingresso e di uscita sono altresì garantite ai produttori da fonte rinnovabile.

7. Chi può far parte di una CER? 

Una CER è una comunità che aggrega produttori da fonti rinnovabili e consumatori di energia. È quindi possibile partecipare alla CER in qualità di:

  1. produttore di energia rinnovabile, soggetto che realizza un impianto fotovoltaico (o di altra tipologia, si veda il successivo punto 8);
  2. autoconsumatore di energia rinnovabile, soggetto che possiede un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che produce energia per soddisfare i propri consumi e condividere l'energia in eccesso con il resto della comunità;
  3. consumatore di energia elettrica, soggetto che non possiede alcun impianto di produzione di energia, ma che ha una propria utenza elettrica, i cui consumi possono essere in parte coperti dall'energia elettrica rinnovabile prodotta dagli altri membri della comunità. Rientrano in tale casistica anche i clienti cosiddetti "Vulnerabili" e le famiglie a basso reddito.

8. Quali tipologie di impianti FER possono far parte di una CER? Solo gli impianti fotovoltaici? 

Tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere inseriti in una CER come unità di produzione. Sono quindi inclusi gli impianti fotovoltaici, ma può essere inserito nelle CER qualunque tipo di impianto rinnovabile, a titolo esemplificativo e non esaustivo, idroelettrico, eolico, biogas, biomasse solide ecc. 

9. Quali sono i principali requisiti degli impianti di produzione che possono accedere alle CER? 


Per poter accedere agli incentivi previsti per le CER gli impianti di produzione da fonte rinnovabile devono avere potenza non superiore a 1 MW.

Tali impianti sono generalmente di nuova costruzione, anche se possono far parte di una CER impianti già realizzati, purché entrati in esercizio successivamente alla data del 16 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del D.lgs. 199/2021) e comunque successivamente alla regolare costituzione della CER. Inoltre, ai fini dell'accesso ai benefici previsti dal Decreto di incentivazione, gli impianti non devono beneficiare di altri incentivi sulla produzione di energia elettrica.


10. Esiste un vincolo relativamente alla posizione geografica dei produttori e dei consumatori membri della stessa CER ai fini dell'accesso agli incentivi? 

Si, esiste un vincolo geografico. Tutti i consumatori e tutti i produttori devono essere ubicati nell'area geografica i cui punti di connessione alla rete elettrica nazionale (POD) sono sottesi alla medesima cabina elettrica primaria.   

11. Come posso verificare il vincolo geografico della medesima cabina primaria di appartenenza? 

Sul sito del GSE è presente la mappa interattiva delle cabine primarie presenti sul territorio nazionale.

Attraverso la mappa è possibile:

  1. avere una informazione grafica, basata su geolocalizzazione, dell'area sottesa ad una medesima cabina primaria;

  2. verificare il codice della cabina primaria di una determinata posizione geografica individuata dall'indirizzo e CAP.

È possibile consultare la mappa al seguente link https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/mappa-interattiva-delle-cabine-primarie

12. Quali sono gli incentivi statali previsti per la costituzione delle CER? 

Per tutte le CER sono previsti incentivi sull'energia autoconsumata sotto due diverse forme:

  1. Una tariffa incentivante sull'energia prodotta da FER e autoconsumata virtualmente dai membri della CER. Tale tariffa è riconosciuta dal GSE - che si occupa anche del calcolo dell'energia autoconsumata virtualmente - per un periodo di 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER. La tariffa è compresa tra 60 €/MWh e 120€/MWh, in funzione della taglia dell'impianto e del valore di mercato dell'energia. Per gli impianti fotovoltaici è prevista una ulteriore maggiorazione fino a 10 €/MWh in funzione della localizzazione geografica. (Per informazioni dettagliate sulla valorizzazione economica della tariffa incentivante si rimanda al punto 13);
  2. Un corrispettivo di valorizzazione per l'energia autoconsumata, definito dall'ARERA – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Tale corrispettivo vale circa 8 €/MWh (Per informazioni dettagliate sulla valorizzazione economica di tale corrispettivo si rimanda al successivo punto 13).

Inoltre, tutta l'energia elettrica rinnovabile prodotta ma non autoconsumata resta nella disponibilità dei produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato. Per tale energia è possibile richiedere al GSE l'accesso alle condizioni economiche del ritiro dedicato.

Infine, per le sole CER i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale, pari al 40% del costo dell'investimento, a valere sulle risorse del PNRR. (Per informazioni dettagliate su tale contributo in conto capitale si rimanda al successivo punto 18).

13. Quanto vale la tariffa incentivante riconosciuta dal GSE? 

 La tariffa incentivante riconosciuta dal GSE, sulla quantità di energia elettrica autoconsumata da una CER, è costituita da una parte fissa ed una variabile.

  • Tariffa incentivante = Parte fissa + Parte variabile. La parte fissa varia in funzione della taglia dell'impianto, la parte variabile in funzione del prezzo di mercato dell'energia.
    Potenza impianto Tariffa incentivante
    potenza < 200 kW 80€/MWh + (0÷40€/MWh)
    200 kW < potenza < 600 kW 70€/MWh + (0÷40€/MWh)
    potenza > 600 kW 60€/MWh + (0÷40€/MWh)

La tariffa incentivante si riduce nella parte fissa all'aumentare della potenza degli impianti, mentre la parte variabile oscilla tra 0 e 40€/MWh in funzione del prezzo dell'energia (al diminuire del prezzo di mercato dell'energia la parte variabile aumenta fino ad arrivare al massimo a 40€/MWh).

Inoltre, al fine di tener conto della minor producibilità degli impianti fotovoltaici installati nelle Regioni centro settentrionali rispetto a quelli posizionati nel Regioni del Sud Italia, sono previste le seguenti maggiorazioni tariffarie:

  • +4 €/MWh, per le regioni del centro Italia (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo);
  • +10 €/MWh per le regioni del nord Italia (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto).

14. A quanto ammonta il corrispettivo di valorizzazione ARERA per l'energia condivisa? 

Il GSE, per ciascuna CER, sulla base della quantità di energia elettrica autoconsumata, determina il corrispettivo di valorizzazione ARERA da riconoscere a ciascuna CER. Tale corrispettivo varia ogni anno in funzione dei corrispettivi determinati da ARERA per l'energia elettrica condivisa (nel 2023 era pari a 8,48 €/MWh).


15. Cosa si intende per energia autoconsumata virtualmente? 

La tariffa incentivante e il contributo ARERA sono riconosciuti esclusivamente sull'energia elettrica autoconsumata dalla CER. Tale quantità di energia è pari a quella virtualmente condivisa, in ciascuna ora, tra i produttori e i consumatori membri della CER, ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa Cabina Primaria.

L'energia elettrica autoconsumata è determinata dal GSE, quindi senza nessun onere per i membri della comunità, sulla base delle misure trasmesse automaticamente dai distributori di energia al GSE.

Per ciascuna ora il GSE verificherà a quanto ammonta l'energia prodotta da tutti gli impianti facenti parte di una medesima CER e a quanto ammonta l'energia prelevata da ciascun consumatore della CER. L'energia autoconsumata sarà quindi pari al minor valore tra questi due somme di energia.

16. Quali sono le modalità di richiesta di accesso alla tariffa incentivante e al contributo ARERA?  

La richiesta di accesso alla tariffa incentivante e al contributo ARERA deve essere presentata utilizzando il Portale informatico messo a disposizione dal GSE previa registrazione al link disponibile all'indirizzo internet https://areaclienti.gse.it. 

17. Chi può beneficiare del contributo in conto capitale del PNRR? 

Il soggetto beneficiario del contributo PNRR è colui che sostiene l'investimento per la realizzazione dell'impianto di produzione a fonte rinnovabile di potenza fino a 1 MW, ubicato in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e inserito in CER o in configurazioni di autoconsumo collettivo.  

18. A quanto ammonta il contributo PNRR?  

Il contributo in conto capitale del PNRR è pari al 40% delle spese sostenute per la realizzazione di impianti FER, nei limiti delle spese ammissibili e dei seguenti costi di investimento massimi in funzione della taglia di potenza:

  • 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
  • 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
  • 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
  • 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione sull'IVA.

19. Quali sono le modalità di richiesta di accesso al contributo PNRR?  

Il soggetto beneficiario potrà presentare la richiesta di accesso al contributo PNRR a seguito dell'apertura dello sportello da parte del GSE, utilizzando il Portale informatico messo a disposizione dal medesimo GSE. È necessario preliminarmente registrarsi al Portale attraverso il link disponibile all'indirizzo internet https://areaclienti.gse.it. 

20. Cosa si intende per avvio lavori? 

Gli interventi si intendono avviati al momento dell'assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all'ordine delle attrezzature ovvero all'avvio dei lavori di costruzione. L'acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l'ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavori. 

21. Quali sono le spese ammissibili per il calcolo del contributo PNRR? 

Sono ammissibili le seguenti spese:

  • realizzazione di impianti a fonti rinnovabili
  • fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo
  • acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software
  • opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento
  • connessione alla rete elettrica nazionale
  • studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari
  • progettazioni, indagini geologiche e geotecniche
  • direzione lavori e sicurezza
  • collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto

Le ultime quattro voci di spesa di cui sopra sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell'importo ammesso a finanziamento.

22. Posso richiedere il contributo PNRR per un impianto fotovoltaico oggetto di un contratto di leasing finanziario?  

No, non sono considerate come spese ammissibili ai fini del contributo PNRR le spese relative a beni oggetto di un contratto di leasing finanziario. 

23. È possibile cumulare la tariffa incentivante con il contributo PNRR o altri contributi Regionali/provinciali in conto capitale? 

Si, la tariffa incentivante è cumulabile con il contributo PNRR o altri contributi in conto capitale, nella misura massima del 40%, a fronte di una decurtazione della tariffa incentivante del 50%. Pertanto, se un produttore ottenesse un contributo in conto capitale di qualunque tipologia superiore al 40% del costo dell'investimento (calcolato sulla base dei massimali precedentemente illustrati), non sarebbe possibile ottenere la tariffa incentivante per l'energia elettrica prodotta dall'impianto in questione. 

24. Nel caso in cui si ottiene il contributo PNRR o altro contributo, è prevista una riduzione della tariffa incentivante? 

Si. Nel caso in cui l'impianto risulta beneficiario di un finanziamento in conto capitale, la tariffa incentivante viene ridotta proporzionalmente in funzione della % di cofinanziamento. Nel caso limite del 40% di contributo in conto capitale, la tariffa incentivante viene ridotta del 50%. 

25. È possibile inserire in una CER un sistema di accumulo?  

Sì, è possibile. L'energia accumulata viene considerata, tramite appositi algoritmi, come energia condivisa all'interno della CER e quindi incentivata. 

26. Una colonnina per la ricarica di veicoli elettrici può appartenere a una CER? 

Sì, in una CER possono essere presenti anche infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e l'energia assorbita per la ricarica di autoveicolo, tramite appositi algoritmi, viene considerata dal GSE ai fini del calcolo dell'energia condivisa all'interno della CER. 

27. Un soggetto può appartenere a due diverse CER? 

No, gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e le singole utenze di consumo di clienti finali possono appartenere ad una sola CER.

È possibile, tuttavia che uno stesso soggetto possa appartenere a due diverse CER con distinte utenze di consumo o impianti di produzione nella propria titolarità.

28. Cosa è un Gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile? 

Un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile è un insieme di almeno due autoconsumatori che si associano per condividere l'energia elettrica prodotta dall'impianto di produzione da fonte rinnovabile e che si trovano nello stesso edificio (ad esempio i condòmini facenti parte di un condominio in cui è installato un impianto fotovoltaico).  

29. I centri commerciali possono associarsi come gruppo di autoconsumatori? 

Si. I produttori e i clienti finali del centro commerciale possono associarsi come gruppo di autoconsumatori. La richiesta di accesso agli incentivi potrà essere presentata da uno dei soggetti facenti parte della configurazione oppure da soggetti costituiti per la gestione degli spazi e servizi comuni (quali ad esempio consorzi). 

30. Cosa è un autoconsumatore individuale a distanza? 

Un autoconsumatore individuale "a distanza" è un cliente finale che produce e consuma energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo utilizzando la rete di distribuzione. È costituito da almeno due punti di connessione di cui uno che alimenti l'utenza di consumo intestata al cliente finale e un altro a cui è collegato un impianto di produzione. 

tratto dal sito GSE

google03858549be3fd576.html